Si, è possibile rideterminare retroattivamente il canone per omessa dichiarazione.
Inizio della procedura
A cura dell'assegnatario interessato alla rideterminazione dei canoni per mancata presentazione della documentazione anagrafico reddituale che ha determinato un canone maggiorato pari al 250% dell'equo canone dell'alloggio, con le modalità di seguito specificate.
Procedura
Tale procedura prende avvio dalla richiesta dell'assegnatario qualora non abbia presentato per giustificati motivi la documentazione anagrafico reddituale per uno o più anni, mancata presentazione che ha determinato un canone maggiorato pari al 250% dell'alloggio così come previsto dall'art. 25 della L.R. 96/96. Tale istanza dovrà essere presentata su apposito modello adeguatamente predisposto dall'Azienda. Rideterminati i canoni mediante un provvedimento Dirigenziale di variazione alla morosità e modificati i dati contabili a livello informatico si provvede alla relativa trasmissione, all'assegnatario, della comunicazione dell'avvenuto ricalcolo allegando alla stessa l'estratto conto aggiornato. Si precisa che per tale operazione viene addebitata all'assegnatario, direttamente sull'estratto conto, un'indennità pari a € 20,00 per ogni anno di ricalcalo antecedente al 2006 e € 100,00 per ogni anno di ricalcolo successivo all'anno 2006.
Altre indicazioni
Per casi particolari, come specificati a tergo del modello reddituale, è opportuno che gli assegnatari contattino preventivamente il Responsabile del Procedimento. Tutti gli altri componenti che non hanno percepito alcun reddito e che hanno più di 14 anni devono inviare documento che giustifichi l'assenza di reddito (es. certificato di disoccupazione, certificato che attesti lo stato di studente). E' possibile effettuare una autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente. Non vanno inclusi nel reddito ma devono essere ugualmente dichiarati i redditi da lavoro prodotti da figli maggiorenni; redditi che siano tali da non riprodursi in modo continuativo (allegare modello CUD da cui risulti il periodo lavorativo, certificato storico di disoccupazione, oppure dichiarazione sostitutiva. * L'Azienda effettuerà, in caso di ragionevole dubbio, verifiche ed accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, , oltre ad effettuare verifiche a campione, nei modi previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, tramite l'Agenzia delle Entrate, con le conseguenti azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.